Siamo nelle era informatica, basta un semplice clic e le notizie volano per l’etere ed arrivano dovunque.
Un mondo meraviglioso con enormi possibilità di conoscenze e di scambi si apre davanti a noi, le scoperte si moltiplicano esponenzialmente, la scienza fa passi da gigante.
L’individuo è esterrefatto, in pochi secoli abbiamo superato tante barriere del tempo e dello spazio: telegrafo telefono, cinema, televisione, treni, auto, aerei, satelliti, internet. Possiamo rivederci come eravamo in passato, sentire la nostra voce da bambini, spostarci velocemente, interconnetterci con tutto il mondo.
Tutto questo crea meraviglia e paura, il mondo tutto avanza a grande velocità e miete vittime, travolge i più deboli ed indifesi, non siamo ancora abituati a gestire bene questi progressi, che a volte ci sfuggono di mano.
I confini vanno a sfumarsi sempre più, nonostante le resistenze dei popoli e dei singoli, è un processo inesorabile, bisogna adeguare le leggi alla nuova realtà. Le leggi degli stati non possono valere più solo per i cittadini, ma per tutti gli abitanti.
Da ciò l’esigenza di legiferare, non bastano più la Dichiarazione Universale dei diritti umani, la Carta Costituzionale Europea, le Costituzioni delle varie Nazioni, anche quelle democratiche, non sono adeguate ai tempi.
La nostra Costituzione, che è quella di una Repubblica democratica fondata sul lavoro, è del 1947, molto evoluta per i suoi tempi, frutto del lavoro dei padri costituenti, va rivista, senza snaturarla, bisogna lasciare tutto ciò che c’è di buono, non toccare la sua natura democratica se non per ampliarla, i poteri dello Stato sono divisi ed indipendenti l’uno dall’altro e tali devono rimanere, senza tale divisione viene meno la democrazia. Le disfunzioni, gli abusi sono dovute agli uomini e non alle disposizioni.
La Costituzione dichiara l’uguaglianza dei soli cittadini di fronte alla legge, afferma che la nostra è una repubblica democratica fondata sul lavoro e riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, ma il diritto al lavoro e alla giusta retribuzione, che garantisca un’esistenza libera e dignitosa, è solo per i cittadini e non anche per gli immigrati regolari che pur sono una forza produttiva del nostro paese; queste disposizioni vanno cambiate; i principi fondamentali, i diritti e i doveri vanno estesi a chiunque abiti regolarmente nel territorio dello Stato, tanto più che rappresentano una risorsa del paese. Non si può ignorare la presenza di altre religioni, oltre quella cattolica, nel nostro Stato, tutte sono egualmente da rispettare, ma occorre affermare con maggiore forza la funzione laica dello Stato e la sua sovranità sul territorio, non ci può essere vera democrazia senza laicità. Il diritto alla salute è riconosciuto già come diritto fondamentale dell’individuo, la scuola è aperta tutti. La Repubblica promuovere lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, tutela il paesaggio, il patrimonio storico artistico della Nazione. La gestione di tali risorse, quindi, non può essere lasciata ai privati, diverrebbero un lusso di pochi e lo stesso vale per la sanità e per qualsiasi servizio essenziale, sarebbe incostituzionale, è possibile il sistema misto con l’ alta sorveglianza dello Stato, il privato tende a seguire la regola del maggior profitto.
Lo Stato Italiano ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà dei popoli e come mezzo di risoluzione dei conflitti internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicurala pace e la giustizia tra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo Queste norme di principio fondamentali possono essere variate solo per ampliarle, e naturalmente vanno applicate. La via indicata dalla nostra Costituzione è quella della pace, dell’uguaglianza e giustizia tra le Nazioni, dei trattati internazionali, delle limitazioni della sovranità con accordi reciproci i, del promuovere e favorire gli organismi per il raggiungimento di tali scopi.
Virginia Giuliano
Questo è il blog di Virginia Giuliano dove si pubblicheranno argomenti di pace, di viaggi, sociali,di cultura, di arte.
Monday, December 06, 2010
Il Diritto alla riservatezza, il diritto di accesso ai documenti ed il diritto di cronaca nel nostro ordinamento
Oggi ci sono tante disposizione a tutela dell’individuo, ma, purtroppo, spesso, non sono osservate.
Sembra che tutti possano dire di tutto e di tutti, senza porsi il problema del rispetto dell’altro.
Vi è una gran confusione, un gran marasma, gli individui vengono condannati dai media prima che siano state disposte le sentenze, senza che vi sia certezza, vengono creati dei mostri, che poi si accerta non essere tali, e, intanto, quei poveri disgraziati sono rovinati per sempre, senza pensare che anche i familiari ne subiscono un danno; si classificano delle donne come veline, senza considerarle donne; nelle carceri spesso le persone vivono in condizioni disumane, eppure le carceri dovrebbero avere una funzione rieducativa; si disattendono le norme fiscali, c’è un gran numero di individui che non pagano le tasse e la pressione fiscale và sulle classi più deboli , quelli a reddito fisso.
V’è da porsi, dunque, il problema della mancanza del rispetto delle regole, perché si disattendono o si ignorano? O ancora perché non si fanno osservare? C’ è in atto una ribellione generale alle norme, perché spesso si pensa che chi fa le regole di norma le pone per gli altri e non per sé, sembra esserci una sfiducia nell’altro e quindi anche nei confronti dello Stato.
Bisogna far in modo che i cittadini credano nelle Istituzioni e per ottenere ciò,occorre che ognuno faccia la sua parte con senso civico. Lo Stato di diritto è necessario per un’organizzazione civile.
Ma torniamo alle disposizioni a tutela dell’individuo.
La Costituzione Italiana pone come principio fondamentale il riconoscimento e la garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo, afferma che la libertà personale, il domicilio,la corrispondenza sono inviolabili, il proprio pensiero può essere manifestato e diffuso liberamente, la censura non è ammessa. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea stabilisce che la dignità umana è inviolabile, va rispettata e tutelata. Ogni individuo ha diritto alla libertà, al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio, delle proprie comunicazioni, alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.
Il Codice della Privacy, emanato in attuazione alle disposizioni e direttive europee, sancisce il diritto alla protezione dei dati personali , disciplina il trattamento degli stessi e la loro tutela, detta particolari disposizioni per i dati i sensibili e per quelli giudiziari.
I dati sensibili sono quei "dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
I dati giudiziari sono i quelli personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.(Codice della Privacy ).
Il codice in questione disciplina i limiti di tali trattamenti e gli obblighi relativi ai soggetti che li trattano, siano essi soggetti pubblici che privati. Stabilisce che i dati personali, trattati in violazione della disciplina di tutela, non possono essere utilizzati.
Codici di deontologia professionale sono emanati e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale a cura del Garante stesso in determinati settori, compreso quello giornalistico, aventi valore normativo e che costituiscono condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici. Sono dettate norme limitative dell’accesso ai documenti amministrativi, quando riguardano i singoli soggetti. L’accesso ai documenti dell’archivio corrente o di deposito, riguardanti soggetti diversi dal richiedente, è ammesso ai portatori di interessi diretti, concreti e attuali,anche diffusi o collettivi, corrispondenti a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e' richiesto l'accesso . I controinteressati all’accesso devono essere informati della richiesta. Infine vi sono atti per i quali è vietato l’accesso,in quanti segreti di stato e possono essere conosciuti dopo 50 anni dall’emissione, tranne autorizzazione speciale e in quest’ultimo caso possono essere conosciuti ,ma non diffusi. Non possono essere consultati liberamente prima di 40 anni dalla loro data anche quei documenti contenenti dati sensibili e dati relativi a provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali. Ma se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare il termine è di 70 anni.
Il Codice della Privacy stabilisce che il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici è consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichi le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.
Dalle succitate disposizione si evincono i limiti alla diffusione anche a mezzo stampa di dati personali , dati sensibili,dati giudiziari . In fine l’onore e il decoro sono tutelati dalle norme del codice penale. La diffamazione, cioè l’offesa arrecata alla reputazione di un individuo comunicando con più persone, fa parte dei delitti contro l’onore e quella a mezzo stampa è punito più gravemente e la responsabilità penale si estende anche al direttore o vice-direttore responsabile, all'editore e allo stampatore, per i reati preveduti negli articoli 57, 57-bis e 58 c. p.
Anche se la nostra Costituzione dice che la manifestazione del pensiero è libera ed esso può essere diffuso con ogni mezzo, che la stampa non è soggetta ad autorizzazione preventiva e a censura, tale libertà finisce quando viene a ledere l’altrui diritto alla riservatezza o addirittura la reputazione.
E se si tratta di politici eletti dal popolo?. La nostra Costituzione dice che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge…., ma afferma pure che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine sociale ed economico, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini….impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale del paese.
L’effettiva partecipazione all’organizzazione politica democratica del paese non è possibile senza consapevolezza; il cittadino, pertanto, ha diritto all’informazione accertata e non presunta sulla attività, e sulla vita dei propri rappresentanti, solo quando essa possa arrecare un danno allo svolgimento dei compiti a cui essi sono chiamati e all’onore delle istituzioni che essi rappresentano.
Sembra che tutti possano dire di tutto e di tutti, senza porsi il problema del rispetto dell’altro.
Vi è una gran confusione, un gran marasma, gli individui vengono condannati dai media prima che siano state disposte le sentenze, senza che vi sia certezza, vengono creati dei mostri, che poi si accerta non essere tali, e, intanto, quei poveri disgraziati sono rovinati per sempre, senza pensare che anche i familiari ne subiscono un danno; si classificano delle donne come veline, senza considerarle donne; nelle carceri spesso le persone vivono in condizioni disumane, eppure le carceri dovrebbero avere una funzione rieducativa; si disattendono le norme fiscali, c’è un gran numero di individui che non pagano le tasse e la pressione fiscale và sulle classi più deboli , quelli a reddito fisso.
V’è da porsi, dunque, il problema della mancanza del rispetto delle regole, perché si disattendono o si ignorano? O ancora perché non si fanno osservare? C’ è in atto una ribellione generale alle norme, perché spesso si pensa che chi fa le regole di norma le pone per gli altri e non per sé, sembra esserci una sfiducia nell’altro e quindi anche nei confronti dello Stato.
Bisogna far in modo che i cittadini credano nelle Istituzioni e per ottenere ciò,occorre che ognuno faccia la sua parte con senso civico. Lo Stato di diritto è necessario per un’organizzazione civile.
Ma torniamo alle disposizioni a tutela dell’individuo.
La Costituzione Italiana pone come principio fondamentale il riconoscimento e la garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo, afferma che la libertà personale, il domicilio,la corrispondenza sono inviolabili, il proprio pensiero può essere manifestato e diffuso liberamente, la censura non è ammessa. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea stabilisce che la dignità umana è inviolabile, va rispettata e tutelata. Ogni individuo ha diritto alla libertà, al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio, delle proprie comunicazioni, alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.
Il Codice della Privacy, emanato in attuazione alle disposizioni e direttive europee, sancisce il diritto alla protezione dei dati personali , disciplina il trattamento degli stessi e la loro tutela, detta particolari disposizioni per i dati i sensibili e per quelli giudiziari.
I dati sensibili sono quei "dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
I dati giudiziari sono i quelli personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.(Codice della Privacy ).
Il codice in questione disciplina i limiti di tali trattamenti e gli obblighi relativi ai soggetti che li trattano, siano essi soggetti pubblici che privati. Stabilisce che i dati personali, trattati in violazione della disciplina di tutela, non possono essere utilizzati.
Codici di deontologia professionale sono emanati e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale a cura del Garante stesso in determinati settori, compreso quello giornalistico, aventi valore normativo e che costituiscono condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici. Sono dettate norme limitative dell’accesso ai documenti amministrativi, quando riguardano i singoli soggetti. L’accesso ai documenti dell’archivio corrente o di deposito, riguardanti soggetti diversi dal richiedente, è ammesso ai portatori di interessi diretti, concreti e attuali,anche diffusi o collettivi, corrispondenti a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e' richiesto l'accesso . I controinteressati all’accesso devono essere informati della richiesta. Infine vi sono atti per i quali è vietato l’accesso,in quanti segreti di stato e possono essere conosciuti dopo 50 anni dall’emissione, tranne autorizzazione speciale e in quest’ultimo caso possono essere conosciuti ,ma non diffusi. Non possono essere consultati liberamente prima di 40 anni dalla loro data anche quei documenti contenenti dati sensibili e dati relativi a provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali. Ma se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare il termine è di 70 anni.
Il Codice della Privacy stabilisce che il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici è consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichi le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.
Dalle succitate disposizione si evincono i limiti alla diffusione anche a mezzo stampa di dati personali , dati sensibili,dati giudiziari . In fine l’onore e il decoro sono tutelati dalle norme del codice penale. La diffamazione, cioè l’offesa arrecata alla reputazione di un individuo comunicando con più persone, fa parte dei delitti contro l’onore e quella a mezzo stampa è punito più gravemente e la responsabilità penale si estende anche al direttore o vice-direttore responsabile, all'editore e allo stampatore, per i reati preveduti negli articoli 57, 57-bis e 58 c. p.
Anche se la nostra Costituzione dice che la manifestazione del pensiero è libera ed esso può essere diffuso con ogni mezzo, che la stampa non è soggetta ad autorizzazione preventiva e a censura, tale libertà finisce quando viene a ledere l’altrui diritto alla riservatezza o addirittura la reputazione.
E se si tratta di politici eletti dal popolo?. La nostra Costituzione dice che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge…., ma afferma pure che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine sociale ed economico, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini….impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale del paese.
L’effettiva partecipazione all’organizzazione politica democratica del paese non è possibile senza consapevolezza; il cittadino, pertanto, ha diritto all’informazione accertata e non presunta sulla attività, e sulla vita dei propri rappresentanti, solo quando essa possa arrecare un danno allo svolgimento dei compiti a cui essi sono chiamati e all’onore delle istituzioni che essi rappresentano.
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