Rapporti tra Italia ed Unione Europea. Disciplina attuale dell’uso delle bandiere della Repubblica Italiana e dell’Unione Europea
Con la legge n. del 1998, n. 22, sono state emanate le nuove norme dell’uso della bandiera della Repubblica Italiana e di quella dell’Unione Europea, di cui facciamo parte, stabilendo che esse vanno esposte per il tempo di esercizio delle loro funzioni ed attività all’esterno degli edifici ove hanno la sede centrale i seguenti organismi di diritto pubblico:
• il Governo, per il tempo delle riunioni del Consiglio dei Ministri e gli altri organi costituzionali e di rilievo costituzionale,
• i Ministeri ,
• i consigli regionali, provinciali , comunali in occasione delle riunioni degli stessi
• le scuole e le università statali
Inoltre vanno esposte all’esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni e delle sedi diplomatiche e consolari italiane all’estero.
La legge dispone altresì che le Regioni ed il Governo possono emanare norme anche norme integrative nei limiti delle loro competenze per l’attuazione della legge in questione limitatamente all’uso della bandiera nei consigli regionali provinciali e comunali.
Il Governo ha emanato il D.P.R. n.121 del 7 aprile 2000, n.121, che disciplina l’uso delle due bandiere da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici.
Ha stabilito che entrambe le bandiere, di uguale dimensioni e materie con uguali aste o pennoni della stessa altezza, oltre che nei luoghi indicati dalla legge, vengono esposte, affiancate, sugli altri edifici sede di uffici pubblici ed istituzioni di seguito indicati:
a) all'esterno degli edifici ove hanno sede i commissari del Governo presso le regioni e i rappresentanti del Governo nelle province;
b) all'esterno delle sedi degli altri uffici periferici dello Stato di livello dirigenziale generale o dirigenziale, aventi una circoscrizione territoriale non inferiore alla provincia;
c) all'esterno delle sedi centrali delle autorita' indipendenti e degli enti pubblici di carattere nazionale, nonche' di loro uffici periferici corrispondenti a quelli di cui alla lettera b).
L’orario di esposizione è quello di ufficio o di attività dei vari Istituti, non può superare l’alba e il tramonto, tranne casi di adeguata illuminazione.
Le bandiere vengono inoltre esposte sugli altri edifici sede di uffici pubblici ed istituzioni:
a) nelle giornate del 7 gennaio (festa del tricolore), 11 febbraio (patti lateranensi), 25 aprile (liberazione), 1o maggio (festa del lavoro), 9 maggio (giornata d'Europa), 2 giugno (festa della Repubblica), 28 settembre (insurrezione popolare di Napoli), 4 ottobre (Santo Patrono d'Italia), 4 novembre (festa dell'unita' nazionale);
b) nella giornata del 24 ottobre (giornata delle Nazioni Unite) unitamente alla bandiera delle Nazioni Unite;
c) in altre ricorrenze e solennita' secondo direttive emanate caso per caso dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, in ambito locale, dal prefetto.
La bandiera italiana ha il posto d’onore a destra ed è issata per prima ed ammainata per ultima, nel caso che vi siano tre o più bandiere sta al centro.
La bandiera europea occupa il secondo posto Tutto ciò per sottolineare la sovranità della nostra repubblica che consente limitazioni alla stessa solo se necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni (art. 11 della Costituzione)
In caso di lutto si espongono le bandiere a mezz’asta, nelle pubbliche cerimonie funebri sono applicate due strisce di velo nero.
All’interno degli Uffici Pubblici indicati di seguito le due bandiere sono poste su aste collocate a terra . Le bandiere ed il ritratto del Capo dello Stato si pongono dietro la scrivania :
a) dei membri del Consiglio dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato;
b) dei dirigenti titolari delle direzioni generali od uffici equiparati nelle amministrazioni centrali dello Stato nonche' dei dirigenti preposti ad uffici periferici dello Stato aventi una circoscrizione territoriale non inferiore alla provincia;
c) dei titolari della massima carica istituzionale degli enti pubblici di dimensione nazionale, e dei titolari degli uffici dirigenziali corrispondenti a quelli di cui alla lettera b);
d) dei titolari della massima carica istituzionale delle autorita' indipendenti;
e) dei dirigenti degli uffici giudiziari indicati nell'articolo 1, comma 3;
f) dei capi delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti italiani di cultura all'estero. Per i consoli onorari l'esposizione e' facoltativa.
La bandiera nazionale e quella europea sono esposte nelle aule di udienza degli organi giudiziari di ogni ordine e grado
La bandiera italiana deve avere il posto d’onore
All'esterno e all'interno degli edifici pubblici si espongono bandiere di Paesi stranieri solo nei casi di convegni, incontri e manifestazioni internazionali, o di visite ufficiali di personalita' straniere, o per analoghe ragioni cerimoniali.
Le bandiere sono esposte in buono stato e correttamente dispiegate; ne' su di esse, ne' sull'asta che le reca, si applicano figure scritte o lettere di alcun tipo.
Ogni ente designa i responsabili alla verifica della esposizione corretta delle bandiere all'esterno e all'interno.
2. I rappresentanti del Governo nelle province vigilano sull'adempimento delle disposizioni sulla esposizione delle bandiere.
Sono fatte salve le disposizioni particolari riguardanti le bandiere militari e di altri corpi ed organizzazioni dello Stato, nonche' le regole, anche consuetudinarie, del cerimoniale militare e di quello internazionale
In ogni caso la bandiera nazionale e quella europea sono esposte congiuntamente al vessillo o gonfalone proprio dell'ente locale ogni volta che e' prescritta l'esposizione di quest'ultimo, osservata la prioritaria dignita' della bandiera nazionale.
Questo è il blog di Virginia Giuliano dove si pubblicheranno argomenti di pace, di viaggi, sociali,di cultura, di arte.
Thursday, March 24, 2011
Il tricolore dopo l’Unità d’Italia
I
La Costituzione della Repubblica Italiana entrata in vigore il 1 gennaio del 1948, in seguito alla sua pubblicazione nella G.U. n.298 del 27 dicembre1947, tra i principi fondamentali all’art.12 recita
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde,bianco e rosso a tre bande verticali di eguali dimensioni.
Essa è uguale a quella della Repubblica Cisalpina, fondata nel 1797,Repubblica sorella della Francia Rivoluzionaria con capitale Milano, ispirata agli ideali di libertà,fratellanza e uguaglianza.
Infatti la nostra è una repubblica democratica fondata sul lavoro ,la cui sovranità appartiene al popolo, che ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione dei conflitti internazionali,che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo e proclama la pari dignità e l’uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge. Ed ancora la nostra Costituzione prevede all’articolo 11 che l’Italia possa consentire, in condizione di parità con altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e garantisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Questi principi sono principi elevatissimi, anche se perfettibili, posti nella nostra Carta fondamentale dai Padri Costituenti,di vario colore politico, all’indomani del sorgere della nostra Repubblica, vera espressione di democrazia e di cui non dovremmo mai scordarci.
L’Italia oggi fa parte della Unione Europea e di altri organismi internazionali, ha posto delle limitazioni alla sua sovranità. Le nuove norme sull’uso delle bandiere ne tengono conto e così la nuova disciplina, ( legge n.22 del 98 e DPR. n. 121 del 2000) è dettata sull’uso della bandiera della Repubblica Italiana e di quella Europea, prevedendo sempre il posto d’onore per quella Italiana, il secondo posto per quella Europea ed il terzo, nel caso sia previsto che siano issate affiancate, a quella delle Nazioni Unite.
Ma con la legge 24 febbraio 2006, n. 85, dettando nuove norme sul reato di il reato di vilipendio alla bandiera ,per bandiera s’intende solo quella italiana e l’articolo del codice Rocco è stato sostituito. Esso è ora annoverato tra i reati d’opinione e la pena è la multa e non più la reclusione, tranne in caso di pubblica ed intenzionale distruzione,dispersione, deterioramento della bandiera o che comunque la si renda inservibile o la si imbratti in tale caso è prevista la reclusione fino a 2 anni.
Agli effetti della legge penale per bandiera nazionale si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali».
La bandiera Europea e quella delle Nazioni unite sono trattate al pari di quelle di qualsiasi altro Stato
Nuovo Art. 299. - (Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero). – Chiunque nel territorio dello Stato vilipende, con espressioni ingiuriose, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano, è punito con l’ammenda da euro 100 a euro 1.000».
Virginia Giuliano
La Costituzione della Repubblica Italiana entrata in vigore il 1 gennaio del 1948, in seguito alla sua pubblicazione nella G.U. n.298 del 27 dicembre1947, tra i principi fondamentali all’art.12 recita
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde,bianco e rosso a tre bande verticali di eguali dimensioni.
Essa è uguale a quella della Repubblica Cisalpina, fondata nel 1797,Repubblica sorella della Francia Rivoluzionaria con capitale Milano, ispirata agli ideali di libertà,fratellanza e uguaglianza.
Infatti la nostra è una repubblica democratica fondata sul lavoro ,la cui sovranità appartiene al popolo, che ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione dei conflitti internazionali,che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo e proclama la pari dignità e l’uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge. Ed ancora la nostra Costituzione prevede all’articolo 11 che l’Italia possa consentire, in condizione di parità con altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e garantisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Questi principi sono principi elevatissimi, anche se perfettibili, posti nella nostra Carta fondamentale dai Padri Costituenti,di vario colore politico, all’indomani del sorgere della nostra Repubblica, vera espressione di democrazia e di cui non dovremmo mai scordarci.
L’Italia oggi fa parte della Unione Europea e di altri organismi internazionali, ha posto delle limitazioni alla sua sovranità. Le nuove norme sull’uso delle bandiere ne tengono conto e così la nuova disciplina, ( legge n.22 del 98 e DPR. n. 121 del 2000) è dettata sull’uso della bandiera della Repubblica Italiana e di quella Europea, prevedendo sempre il posto d’onore per quella Italiana, il secondo posto per quella Europea ed il terzo, nel caso sia previsto che siano issate affiancate, a quella delle Nazioni Unite.
Ma con la legge 24 febbraio 2006, n. 85, dettando nuove norme sul reato di il reato di vilipendio alla bandiera ,per bandiera s’intende solo quella italiana e l’articolo del codice Rocco è stato sostituito. Esso è ora annoverato tra i reati d’opinione e la pena è la multa e non più la reclusione, tranne in caso di pubblica ed intenzionale distruzione,dispersione, deterioramento della bandiera o che comunque la si renda inservibile o la si imbratti in tale caso è prevista la reclusione fino a 2 anni.
Agli effetti della legge penale per bandiera nazionale si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali».
La bandiera Europea e quella delle Nazioni unite sono trattate al pari di quelle di qualsiasi altro Stato
Nuovo Art. 299. - (Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero). – Chiunque nel territorio dello Stato vilipende, con espressioni ingiuriose, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano, è punito con l’ammenda da euro 100 a euro 1.000».
Virginia Giuliano
La bandiera Italiana dall’Unità d’Italia alla fine della monarchia Normativa e tutela
Il 17 marzo si è festeggiato il centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia, dopo ampio dibattito politico. Nonostante il federalismo che sembra dividere l’Italia, è prevalsa la volontà di chi ancora crede, nonostante tutto, all’ Italia Unità, di cui la bandiera tricolore Verde, Bianco Rosso, a bande verticali e di uguali dimensioni, è il simbolo.
In verità il nostro tricolore è stato adottato per la prima volta dalla Repubblica Cisalpina, fondata nel 1797 ad opera del generale Bonaparte, comprendente, però, solo l’Italia Settentrionale, e ciò a similitudine della bandiera francese di origine rivoluzionaria giacobina a bande verticali Blu Bianco e Rosso , che simboleggia i principi repubblicani di liberté, égalité, fraternité.
Dunque il Regno Sabaudo, conservatore, con Unità d’Italia , nel 1861, ha mantenuto pur tuttavia la bandiera tricolore con l’aggiunta dello stemma sabaudo al centro.
Solo nel 1925, però,con la legge, n. 2264, di Conversione del R.D.L. 24 settembre 1923 n. 2072, sono state poste delle norme legislative per l'uso della bandiera nazionale e così essa prevede:
Art. 1. La bandiera nazionale, è formata da un drappo di forma rettangolare interzato in palo, di verde, di bianco e di rosso, col bianco coronato dallo stemma Reale bordato d'azzurro. Il drappo deve essere alto due terzi della sua lunghezza, e i tre colori vanno distribuiti nell'ordine anzidetto e in parti eguali, in guisa che il verde sia aderente all'inferitura. La bandiera di Stato, da usarsi nelle residenze dei Sovrani e della Reale Famiglia, nelle sedi del Parlamento, delle rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero e degli uffici governativi, ha lo stemma sormontato dalla corona Reale.. Art. 3. Le bandiere nazionali degli Enti pubblici locali hanno lo stemma senza corona, e con la bordatura azzurra. Art. 4. Gli Enti pubblici locali possono fare uso soltanto della bandiera nazionale e dei vessilli e gonfaloni tradizionali propri degli Enti, purché questi siano accompagnati alla bandiera nazionale, che avrà sempre il posto d'onore, a destra o in alto. L'autorità governativa può ordinare, secondo le consuetudini del Regno, che sui pubblici edifici delle Province, dei Comuni e degli Enti riconosciuti o vigilati dallo Stato sia esposta la bandiera nazionale. In caso di trasgressione, il Prefetto provvederà a termini di legge. Art. 5. In segno di lutto le bandiere degli edifici e quelle con sistemazione fissa devono essere tenute a mezz'asta; potranno anche avere due strisce di velo nero adattate all'estremità superiore dell'inferitura. Queste strisce sono obbligatorie invece per le bandiere che vengono portate nelle pubbliche cerimonie funebri. Art. 6. Nei festeggiamenti e nelle pubbliche funzioni la bandiera nazionale o di Stato deve avere la precedenza sopra tutti gli altri emblemi civili. Art. 7…… nessuno, cittadino o straniero, potrà nel Regno esporre bandiere di altri Stati, se non accompagnate alla bandiera italiana che occuperà sempre il posto d'onore, a destra, o in mezzo se le bandiere straniere sono più di una. In caso di trasgressione l'autorità di pubblica sicurezza provvederà alla immediata rimozione della o delle bandiere ed i colpevoli saranno puniti con multa da L. 1000 e 5000.
Nel 1930 con il Regio Decreto 19 ottobre 1930, n.1938 è approvato il testo definitivo del codice penale, di cui è stabilita l’entrata in vigore fissata a cominciare dal 1 luglio 1931. Nel libro II ,titolo I Dei delitti contro la personalità dello Stato, Capo II di detto codice all’art.292 è contemplato il reato”Vilipendio alla Bandiera o ad altro emblema dello Stato”. Tale articolo ,successivamente modificato, prevedeva per tale reato nei confronti della bandiera nazionale la reclusione da uno a tre anni e precisava che “per bandiera nazionale agli effetti della legge penale s’intende la bandiera ufficiale dello Stato ed ogni altra bandiera portante i colori nazionali cioè quella della marina e dei reparti delle forze armate. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi vilipende i colori nazionali raffigurati su cosa diversa”.Gli articoli 292 bis, introdotto con la legge del 56, n.167, e 293 prevedevano delle circostanze aggravanti qualora il reato fosse commesso da militare in congedo o da cittadino in territorio estero.
Durante l’epoca del fascismo con Decreto legislativo del Duce 28 gennaio 1944 – XXII – n. 141 il duce capo del governo della Repubblica Sociale Italiana, Repubblica di Salò comunemente detta, decretò circa la Foggia della bandiera nazionale e della bandiera di combattimento delle Forze Armate:
Art. 1 La bandiera della Repubblica sociale Italiana è formata da un drappo di forma rettangolare interzato in palo di verde, di bianco e di rosso con il verde all’asta sormontata dal Fascio Repubblicano.
Il drappo deve essere alto due terzi della sua lunghezza ed i tre colori vanno distribuiti nell’ordine anzidetto ed in parti uguali.
Art. 2 La bandiera di combattimento delle Forze Armate è caricata di un’aquila in nero ad ali spiegate poggiata su un Fascio Repubblicano posto in senso orizzontale, il tutto come dalla tavola annessa al presente decreto.
Il drappo deve essere alto un metro e lungo metri 1,50.
Ma la Repubblica di Salò di fatto fu un protettorato della Germania, ebbe una durata limitata dal settembre del 1943 al maggio del 45 e non si estese per tutta l’Italia, il resto dell’Italia era retto sempre dal Regno d’Italia trasferitosi momentaneamente al Sud,e cioè fino al 4 giugno del 1944, data in cui gli alleati liberarono Roma e Roma divenne capitale del Regno unito d’Italia.
Il 2 giugno del 1946 un referendum sancisce la fine della monarchia e l’avvento della Repubblica.
Virginia Giuliano
In verità il nostro tricolore è stato adottato per la prima volta dalla Repubblica Cisalpina, fondata nel 1797 ad opera del generale Bonaparte, comprendente, però, solo l’Italia Settentrionale, e ciò a similitudine della bandiera francese di origine rivoluzionaria giacobina a bande verticali Blu Bianco e Rosso , che simboleggia i principi repubblicani di liberté, égalité, fraternité.
Dunque il Regno Sabaudo, conservatore, con Unità d’Italia , nel 1861, ha mantenuto pur tuttavia la bandiera tricolore con l’aggiunta dello stemma sabaudo al centro.
Solo nel 1925, però,con la legge, n. 2264, di Conversione del R.D.L. 24 settembre 1923 n. 2072, sono state poste delle norme legislative per l'uso della bandiera nazionale e così essa prevede:
Art. 1. La bandiera nazionale, è formata da un drappo di forma rettangolare interzato in palo, di verde, di bianco e di rosso, col bianco coronato dallo stemma Reale bordato d'azzurro. Il drappo deve essere alto due terzi della sua lunghezza, e i tre colori vanno distribuiti nell'ordine anzidetto e in parti eguali, in guisa che il verde sia aderente all'inferitura. La bandiera di Stato, da usarsi nelle residenze dei Sovrani e della Reale Famiglia, nelle sedi del Parlamento, delle rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero e degli uffici governativi, ha lo stemma sormontato dalla corona Reale.. Art. 3. Le bandiere nazionali degli Enti pubblici locali hanno lo stemma senza corona, e con la bordatura azzurra. Art. 4. Gli Enti pubblici locali possono fare uso soltanto della bandiera nazionale e dei vessilli e gonfaloni tradizionali propri degli Enti, purché questi siano accompagnati alla bandiera nazionale, che avrà sempre il posto d'onore, a destra o in alto. L'autorità governativa può ordinare, secondo le consuetudini del Regno, che sui pubblici edifici delle Province, dei Comuni e degli Enti riconosciuti o vigilati dallo Stato sia esposta la bandiera nazionale. In caso di trasgressione, il Prefetto provvederà a termini di legge. Art. 5. In segno di lutto le bandiere degli edifici e quelle con sistemazione fissa devono essere tenute a mezz'asta; potranno anche avere due strisce di velo nero adattate all'estremità superiore dell'inferitura. Queste strisce sono obbligatorie invece per le bandiere che vengono portate nelle pubbliche cerimonie funebri. Art. 6. Nei festeggiamenti e nelle pubbliche funzioni la bandiera nazionale o di Stato deve avere la precedenza sopra tutti gli altri emblemi civili. Art. 7…… nessuno, cittadino o straniero, potrà nel Regno esporre bandiere di altri Stati, se non accompagnate alla bandiera italiana che occuperà sempre il posto d'onore, a destra, o in mezzo se le bandiere straniere sono più di una. In caso di trasgressione l'autorità di pubblica sicurezza provvederà alla immediata rimozione della o delle bandiere ed i colpevoli saranno puniti con multa da L. 1000 e 5000.
Nel 1930 con il Regio Decreto 19 ottobre 1930, n.1938 è approvato il testo definitivo del codice penale, di cui è stabilita l’entrata in vigore fissata a cominciare dal 1 luglio 1931. Nel libro II ,titolo I Dei delitti contro la personalità dello Stato, Capo II di detto codice all’art.292 è contemplato il reato”Vilipendio alla Bandiera o ad altro emblema dello Stato”. Tale articolo ,successivamente modificato, prevedeva per tale reato nei confronti della bandiera nazionale la reclusione da uno a tre anni e precisava che “per bandiera nazionale agli effetti della legge penale s’intende la bandiera ufficiale dello Stato ed ogni altra bandiera portante i colori nazionali cioè quella della marina e dei reparti delle forze armate. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi vilipende i colori nazionali raffigurati su cosa diversa”.Gli articoli 292 bis, introdotto con la legge del 56, n.167, e 293 prevedevano delle circostanze aggravanti qualora il reato fosse commesso da militare in congedo o da cittadino in territorio estero.
Durante l’epoca del fascismo con Decreto legislativo del Duce 28 gennaio 1944 – XXII – n. 141 il duce capo del governo della Repubblica Sociale Italiana, Repubblica di Salò comunemente detta, decretò circa la Foggia della bandiera nazionale e della bandiera di combattimento delle Forze Armate:
Art. 1 La bandiera della Repubblica sociale Italiana è formata da un drappo di forma rettangolare interzato in palo di verde, di bianco e di rosso con il verde all’asta sormontata dal Fascio Repubblicano.
Il drappo deve essere alto due terzi della sua lunghezza ed i tre colori vanno distribuiti nell’ordine anzidetto ed in parti uguali.
Art. 2 La bandiera di combattimento delle Forze Armate è caricata di un’aquila in nero ad ali spiegate poggiata su un Fascio Repubblicano posto in senso orizzontale, il tutto come dalla tavola annessa al presente decreto.
Il drappo deve essere alto un metro e lungo metri 1,50.
Ma la Repubblica di Salò di fatto fu un protettorato della Germania, ebbe una durata limitata dal settembre del 1943 al maggio del 45 e non si estese per tutta l’Italia, il resto dell’Italia era retto sempre dal Regno d’Italia trasferitosi momentaneamente al Sud,e cioè fino al 4 giugno del 1944, data in cui gli alleati liberarono Roma e Roma divenne capitale del Regno unito d’Italia.
Il 2 giugno del 1946 un referendum sancisce la fine della monarchia e l’avvento della Repubblica.
Virginia Giuliano
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