Thursday, March 24, 2011

Il tricolore dopo l’Unità d’Italia

I

La Costituzione della Repubblica Italiana entrata in vigore il 1 gennaio del 1948, in seguito alla sua pubblicazione nella G.U. n.298 del 27 dicembre1947, tra i principi fondamentali all’art.12 recita
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde,bianco e rosso a tre bande verticali di eguali dimensioni.
Essa è uguale a quella della Repubblica Cisalpina, fondata nel 1797,Repubblica sorella della Francia Rivoluzionaria con capitale Milano, ispirata agli ideali di libertà,fratellanza e uguaglianza.
Infatti la nostra è una repubblica democratica fondata sul lavoro ,la cui sovranità appartiene al popolo, che ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione dei conflitti internazionali,che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo e proclama la pari dignità e l’uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge. Ed ancora la nostra Costituzione prevede all’articolo 11 che l’Italia possa consentire, in condizione di parità con altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e garantisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Questi principi sono principi elevatissimi, anche se perfettibili, posti nella nostra Carta fondamentale dai Padri Costituenti,di vario colore politico, all’indomani del sorgere della nostra Repubblica, vera espressione di democrazia e di cui non dovremmo mai scordarci.
L’Italia oggi fa parte della Unione Europea e di altri organismi internazionali, ha posto delle limitazioni alla sua sovranità. Le nuove norme sull’uso delle bandiere ne tengono conto e così la nuova disciplina, ( legge n.22 del 98 e DPR. n. 121 del 2000) è dettata sull’uso della bandiera della Repubblica Italiana e di quella Europea, prevedendo sempre il posto d’onore per quella Italiana, il secondo posto per quella Europea ed il terzo, nel caso sia previsto che siano issate affiancate, a quella delle Nazioni Unite.
Ma con la legge 24 febbraio 2006, n. 85, dettando nuove norme sul reato di il reato di vilipendio alla bandiera ,per bandiera s’intende solo quella italiana e l’articolo del codice Rocco è stato sostituito. Esso è ora annoverato tra i reati d’opinione e la pena è la multa e non più la reclusione, tranne in caso di pubblica ed intenzionale distruzione,dispersione, deterioramento della bandiera o che comunque la si renda inservibile o la si imbratti in tale caso è prevista la reclusione fino a 2 anni.
Agli effetti della legge penale per bandiera nazionale si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali».
La bandiera Europea e quella delle Nazioni unite sono trattate al pari di quelle di qualsiasi altro Stato
Nuovo Art. 299. - (Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero). – Chiunque nel territorio dello Stato vilipende, con espressioni ingiuriose, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano, è punito con l’ammenda da euro 100 a euro 1.000».
Virginia Giuliano

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