Rapporti tra Italia ed Unione Europea. Disciplina attuale dell’uso delle bandiere della Repubblica Italiana e dell’Unione Europea
Con la legge n. del 1998, n. 22, sono state emanate le nuove norme dell’uso della bandiera della Repubblica Italiana e di quella dell’Unione Europea, di cui facciamo parte, stabilendo che esse vanno esposte per il tempo di esercizio delle loro funzioni ed attività all’esterno degli edifici ove hanno la sede centrale i seguenti organismi di diritto pubblico:
• il Governo, per il tempo delle riunioni del Consiglio dei Ministri e gli altri organi costituzionali e di rilievo costituzionale,
• i Ministeri ,
• i consigli regionali, provinciali , comunali in occasione delle riunioni degli stessi
• le scuole e le università statali
Inoltre vanno esposte all’esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni e delle sedi diplomatiche e consolari italiane all’estero.
La legge dispone altresì che le Regioni ed il Governo possono emanare norme anche norme integrative nei limiti delle loro competenze per l’attuazione della legge in questione limitatamente all’uso della bandiera nei consigli regionali provinciali e comunali.
Il Governo ha emanato il D.P.R. n.121 del 7 aprile 2000, n.121, che disciplina l’uso delle due bandiere da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici.
Ha stabilito che entrambe le bandiere, di uguale dimensioni e materie con uguali aste o pennoni della stessa altezza, oltre che nei luoghi indicati dalla legge, vengono esposte, affiancate, sugli altri edifici sede di uffici pubblici ed istituzioni di seguito indicati:
a) all'esterno degli edifici ove hanno sede i commissari del Governo presso le regioni e i rappresentanti del Governo nelle province;
b) all'esterno delle sedi degli altri uffici periferici dello Stato di livello dirigenziale generale o dirigenziale, aventi una circoscrizione territoriale non inferiore alla provincia;
c) all'esterno delle sedi centrali delle autorita' indipendenti e degli enti pubblici di carattere nazionale, nonche' di loro uffici periferici corrispondenti a quelli di cui alla lettera b).
L’orario di esposizione è quello di ufficio o di attività dei vari Istituti, non può superare l’alba e il tramonto, tranne casi di adeguata illuminazione.
Le bandiere vengono inoltre esposte sugli altri edifici sede di uffici pubblici ed istituzioni:
a) nelle giornate del 7 gennaio (festa del tricolore), 11 febbraio (patti lateranensi), 25 aprile (liberazione), 1o maggio (festa del lavoro), 9 maggio (giornata d'Europa), 2 giugno (festa della Repubblica), 28 settembre (insurrezione popolare di Napoli), 4 ottobre (Santo Patrono d'Italia), 4 novembre (festa dell'unita' nazionale);
b) nella giornata del 24 ottobre (giornata delle Nazioni Unite) unitamente alla bandiera delle Nazioni Unite;
c) in altre ricorrenze e solennita' secondo direttive emanate caso per caso dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, in ambito locale, dal prefetto.
La bandiera italiana ha il posto d’onore a destra ed è issata per prima ed ammainata per ultima, nel caso che vi siano tre o più bandiere sta al centro.
La bandiera europea occupa il secondo posto Tutto ciò per sottolineare la sovranità della nostra repubblica che consente limitazioni alla stessa solo se necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni (art. 11 della Costituzione)
In caso di lutto si espongono le bandiere a mezz’asta, nelle pubbliche cerimonie funebri sono applicate due strisce di velo nero.
All’interno degli Uffici Pubblici indicati di seguito le due bandiere sono poste su aste collocate a terra . Le bandiere ed il ritratto del Capo dello Stato si pongono dietro la scrivania :
a) dei membri del Consiglio dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato;
b) dei dirigenti titolari delle direzioni generali od uffici equiparati nelle amministrazioni centrali dello Stato nonche' dei dirigenti preposti ad uffici periferici dello Stato aventi una circoscrizione territoriale non inferiore alla provincia;
c) dei titolari della massima carica istituzionale degli enti pubblici di dimensione nazionale, e dei titolari degli uffici dirigenziali corrispondenti a quelli di cui alla lettera b);
d) dei titolari della massima carica istituzionale delle autorita' indipendenti;
e) dei dirigenti degli uffici giudiziari indicati nell'articolo 1, comma 3;
f) dei capi delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti italiani di cultura all'estero. Per i consoli onorari l'esposizione e' facoltativa.
La bandiera nazionale e quella europea sono esposte nelle aule di udienza degli organi giudiziari di ogni ordine e grado
La bandiera italiana deve avere il posto d’onore
All'esterno e all'interno degli edifici pubblici si espongono bandiere di Paesi stranieri solo nei casi di convegni, incontri e manifestazioni internazionali, o di visite ufficiali di personalita' straniere, o per analoghe ragioni cerimoniali.
Le bandiere sono esposte in buono stato e correttamente dispiegate; ne' su di esse, ne' sull'asta che le reca, si applicano figure scritte o lettere di alcun tipo.
Ogni ente designa i responsabili alla verifica della esposizione corretta delle bandiere all'esterno e all'interno.
2. I rappresentanti del Governo nelle province vigilano sull'adempimento delle disposizioni sulla esposizione delle bandiere.
Sono fatte salve le disposizioni particolari riguardanti le bandiere militari e di altri corpi ed organizzazioni dello Stato, nonche' le regole, anche consuetudinarie, del cerimoniale militare e di quello internazionale
In ogni caso la bandiera nazionale e quella europea sono esposte congiuntamente al vessillo o gonfalone proprio dell'ente locale ogni volta che e' prescritta l'esposizione di quest'ultimo, osservata la prioritaria dignita' della bandiera nazionale.
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