Thursday, March 24, 2011

La bandiera Italiana dall’Unità d’Italia alla fine della monarchia Normativa e tutela

Il 17 marzo si è festeggiato il centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia, dopo ampio dibattito politico. Nonostante il federalismo che sembra dividere l’Italia, è prevalsa la volontà di chi ancora crede, nonostante tutto, all’ Italia Unità, di cui la bandiera tricolore Verde, Bianco Rosso, a bande verticali e di uguali dimensioni, è il simbolo.
In verità il nostro tricolore è stato adottato per la prima volta dalla Repubblica Cisalpina, fondata nel 1797 ad opera del generale Bonaparte, comprendente, però, solo l’Italia Settentrionale, e ciò a similitudine della bandiera francese di origine rivoluzionaria giacobina a bande verticali Blu Bianco e Rosso , che simboleggia i principi repubblicani di liberté, égalité, fraternité.
Dunque il Regno Sabaudo, conservatore, con Unità d’Italia , nel 1861, ha mantenuto pur tuttavia la bandiera tricolore con l’aggiunta dello stemma sabaudo al centro.
Solo nel 1925, però,con la legge, n. 2264, di Conversione del R.D.L. 24 settembre 1923 n. 2072, sono state poste delle norme legislative per l'uso della bandiera nazionale e così essa prevede:
Art. 1. La bandiera nazionale, è formata da un drappo di forma rettangolare interzato in palo, di verde, di bianco e di rosso, col bianco coronato dallo stemma Reale bordato d'azzurro. Il drappo deve essere alto due terzi della sua lunghezza, e i tre colori vanno distribuiti nell'ordine anzidetto e in parti eguali, in guisa che il verde sia aderente all'inferitura. La bandiera di Stato, da usarsi nelle residenze dei Sovrani e della Reale Famiglia, nelle sedi del Parlamento, delle rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero e degli uffici governativi, ha lo stemma sormontato dalla corona Reale.. Art. 3. Le bandiere nazionali degli Enti pubblici locali hanno lo stemma senza corona, e con la bordatura azzurra. Art. 4. Gli Enti pubblici locali possono fare uso soltanto della bandiera nazionale e dei vessilli e gonfaloni tradizionali propri degli Enti, purché questi siano accompagnati alla bandiera nazionale, che avrà sempre il posto d'onore, a destra o in alto. L'autorità governativa può ordinare, secondo le consuetudini del Regno, che sui pubblici edifici delle Province, dei Comuni e degli Enti riconosciuti o vigilati dallo Stato sia esposta la bandiera nazionale. In caso di trasgressione, il Prefetto provvederà a termini di legge. Art. 5. In segno di lutto le bandiere degli edifici e quelle con sistemazione fissa devono essere tenute a mezz'asta; potranno anche avere due strisce di velo nero adattate all'estremità superiore dell'inferitura. Queste strisce sono obbligatorie invece per le bandiere che vengono portate nelle pubbliche cerimonie funebri. Art. 6. Nei festeggiamenti e nelle pubbliche funzioni la bandiera nazionale o di Stato deve avere la precedenza sopra tutti gli altri emblemi civili. Art. 7…… nessuno, cittadino o straniero, potrà nel Regno esporre bandiere di altri Stati, se non accompagnate alla bandiera italiana che occuperà sempre il posto d'onore, a destra, o in mezzo se le bandiere straniere sono più di una. In caso di trasgressione l'autorità di pubblica sicurezza provvederà alla immediata rimozione della o delle bandiere ed i colpevoli saranno puniti con multa da L. 1000 e 5000.
Nel 1930 con il Regio Decreto 19 ottobre 1930, n.1938 è approvato il testo definitivo del codice penale, di cui è stabilita l’entrata in vigore fissata a cominciare dal 1 luglio 1931. Nel libro II ,titolo I Dei delitti contro la personalità dello Stato, Capo II di detto codice all’art.292 è contemplato il reato”Vilipendio alla Bandiera o ad altro emblema dello Stato”. Tale articolo ,successivamente modificato, prevedeva per tale reato nei confronti della bandiera nazionale la reclusione da uno a tre anni e precisava che “per bandiera nazionale agli effetti della legge penale s’intende la bandiera ufficiale dello Stato ed ogni altra bandiera portante i colori nazionali cioè quella della marina e dei reparti delle forze armate. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi vilipende i colori nazionali raffigurati su cosa diversa”.Gli articoli 292 bis, introdotto con la legge del 56, n.167, e 293 prevedevano delle circostanze aggravanti qualora il reato fosse commesso da militare in congedo o da cittadino in territorio estero.
Durante l’epoca del fascismo con Decreto legislativo del Duce 28 gennaio 1944 – XXII – n. 141 il duce capo del governo della Repubblica Sociale Italiana, Repubblica di Salò comunemente detta, decretò circa la Foggia della bandiera nazionale e della bandiera di combattimento delle Forze Armate:
Art. 1 La bandiera della Repubblica sociale Italiana è formata da un drappo di forma rettangolare interzato in palo di verde, di bianco e di rosso con il verde all’asta sormontata dal Fascio Repubblicano.
Il drappo deve essere alto due terzi della sua lunghezza ed i tre colori vanno distribuiti nell’ordine anzidetto ed in parti uguali.
Art. 2 La bandiera di combattimento delle Forze Armate è caricata di un’aquila in nero ad ali spiegate poggiata su un Fascio Repubblicano posto in senso orizzontale, il tutto come dalla tavola annessa al presente decreto.
Il drappo deve essere alto un metro e lungo metri 1,50.
Ma la Repubblica di Salò di fatto fu un protettorato della Germania, ebbe una durata limitata dal settembre del 1943 al maggio del 45 e non si estese per tutta l’Italia, il resto dell’Italia era retto sempre dal Regno d’Italia trasferitosi momentaneamente al Sud,e cioè fino al 4 giugno del 1944, data in cui gli alleati liberarono Roma e Roma divenne capitale del Regno unito d’Italia.
Il 2 giugno del 1946 un referendum sancisce la fine della monarchia e l’avvento della Repubblica.

Virginia Giuliano

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